I disabili esclusi dal blocco assunzioni nel pubblico impiego
Nota Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Il D.L 78/2009, convertito nelle Legge 102/2009, all'art.17, comma 7, ha previsto il blocco delle assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli Enti pubblici non economici, sia con riguardo al personale a tempo indeterminato che determinato, fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica assegnati a ogni amministrazione.
Il tenore letterale della norma che ha previsto l'esclusione dal blocco delle assunzioni solo per il personale diplomatico, i corpi di polizia compresi quelli di frontiera, le forze armate, i vigili del fuoco, il personale delle università e degli enti di ricerca, della magistratura e del comparto scuola, ha fatto presumere l'estensione del blocco anche alle cosiddette categorie protette ovvero ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/1999 che devono essere assunti obbligatoriamente in proporzione degli organici aziendali.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota n°15270 del 17.11.09, ha precisato che il blocco di cui alla Legge 102/2009 riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti pubblici non economici e non include le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette ai fini del rispetto della quota di riserva prevista dalla Legge 68/1999, sempre che le amministrazioni abbiano provveduto agli adempimenti connessi all'organizzazione degli uffici e delle dotazioni organiche, previa verifica dei reali fabbisogni e consultazione degli organismi sindacali così come indicato dall'art.6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.
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data creazione: 22/11/2009 | « indietro |

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