Licenziamento del lavoratore invalido in prova senza comunicazione della motivazione
Sentenza Cassazione Lavoro n°21784 del 14.10.09
Nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla Legge 482/1968, il recesso dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella Legge 604/1966, quindi non è richiesta la comunicazione del motivo di recesso; il recesso può essere contestato dal lavoratore in sede giudiziale dimostrando l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Iscriviti alla Newsletter gratuita
stampa la pagina | torna su |
data creazione: 1/12/2009 | « indietro |

Seleziona il
torna su
data creazione: 1/12/2009