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Licenziamento del lavoratore invalido in prova senza comunicazione della motivazione

Sentenza Cassazione Lavoro n°21784 del 14.10.09

Nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla Legge 482/1968, il recesso dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella Legge 604/1966, quindi non è richiesta la comunicazione del motivo di recesso; il recesso può essere contestato dal lavoratore in sede giudiziale dimostrando l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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data creazione  data creazione: 1/12/2009« indietro