Provvedimenti pacchetto lavoro 2010
Legge n°191 del 23.12.09 - Legge Finanziaria 2010
E' stata pubblicata, sul supplemento ordinario n°243 della Gazzetta Ufficiale del 30.12.09, la Legge 191/2009, nella quale sono state contenute le disposizioni relative alla c.d. “Finanziaria 2010”.
Il testo normativo, in vigore dal 01.01.2010, comprende un vero e proprio "pacchetto lavoro" che dedica una serie di provvedimenti specifici alla materia del lavoro.
Cercando di seguire la successione degli articoli e commi di legge si forniscono le principali indicazioni relative ai contenuti lavoratistici del provvedimento finanziario:
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Documento unico di regolarità contributiva (Durc): il rilascio dell'autorizzazione al commercio ambulante può essere condizionato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) solo se saranno le Regioni a stabilirlo; in questo caso i Comuni saranno chiamati allo svolgimento delle attività di verifica ricordando che, per la specifica attività del commercio ambulante il predetto documento può essere rilasciato anche a soggetti che hanno in corso una rateizzazione del debito contributivo e alle imprese individuali;
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Trattamento di fine rapporto (Tfr): l'I.N.PS deve versare parte delle risorse accantonate, ai sensi dell'art.51, comma 1, della Legge 31/2008, con il trattamento di fine rapporto versato al Fondo I.N.P.S, a uno specifico capitolo delle entrate di bilancio dello Stato per finanziare impegni di spesa corrente per l'anno 2010;
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Contribuzione figurativa e incentivo all'assunzione: fino al 31.12.2010, a coloro che siano beneficiari di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro e che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, è riconosciuto il diritto a una contribuzione integrativa figurativa (differenza tra il contributo accreditato per le mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio per il nuovo lavoro) qualora accettino un'offerta di lavoro comportante un inquadramento in un livello retributivo inferiore del 20% a quello di provenienza;
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Assunzione di lavoratori over 50: sempre in via sperimentale per il solo anno 2010, i datori di lavoro che assumano lavoratori di età non inferiore a 50 anni e beneficiari del trattamento ordinario di disoccupazione avranno diritto alla stessa riduzione contributiva prevista dagli art. 8, comma 2 e dall'art.25, comma 9, Legge 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori in mobilità (contribuzione pari al 10% di quella prevista a carico del datore di lavoro); la durata del beneficio è prolungata in caso di assunzione di lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni fino alla maturazione del diritto alla pensione, non oltre, in ogni caso, il 31.12.2010;
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Proroga di trattamenti di sostegno al reddito e di incentivo all'assunzione: alcune misure previste dall'art.19, Legge 2/2009 sono prorogate a tutto il 2010; si tratta della possibilità di riconoscere ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità licenziati o il cui rapporto di lavoro sia cessato un trattamento equivalente all'indennità di mobilità; proroga dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità a favore delle imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo con oltre 50 addetti, alle imprese di vigilanza con organico superiore ai 15 dipendenti; possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori che siano licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con organico fino a 15 dipendenti - contratti di solidarietà difensivi ex art.5, comma 5, Legge 236/1993 estesi alle imprese con meno di 15 dipendenti; rifinanziamento della proroga a ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di cessazione dell'attività aziendale;
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Indennità di disoccupazione: per l'anno 2010, nel calcolo delle 52 settimane di contributi necessari al riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola vanno conteggiati anche i periodi di lavoro svolti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nel biennio precedente e per un massimo di tredici settimane;
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Indennità a favore dei collaboratori a progetto: dal 01.01.2010 l'indennità una tantum riconosciuta in caso di "fine lavoro", ai sensi dell'art. 19, comma 2, Legge 2/2009, è pari al 30% del reddito percepito dal collaboratore nell'anno precedente entro, comunque, la soglia massima di € 4.000,00; le condizioni di accesso alla misura di sostegno al reddito consistono nella necessità che l'attività svolta sia stata eseguita in regime di monocommittenza, che il reddito riferito all'anno precedente sia stato non superiore a € 20.000,00 e non inferiore a € 5.000,00, che nell'anno di riferimento risulti accreditata alla gestione separata I.N.P.S almeno una mensilità, che il collaboratore risulti privo di contratto da almeno due mesi e che in riferimento all'anno precedente risultino accreditati alla gestione separata I.N.P.S almeno tre mesi di contributi;
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Contratti di somministrazione di lavoro: anche nelle unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi è ammesso il ricorso alla somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, nel caso di contratti di somministrazione di durata iniziale non superiore a tre mesi ovvero in caso di assunzione di lavoratori in mobilità; il divieto di ricorrere alla somministrazione in unità produttive presso le quali sia in corso una sospensione dei rapporti di lavoro è derogabile dagli accordi sindacali;
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Contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing): dal 01.01.2010 viene riammesso il ricorso allo staff leasing che, rispetto alla previgente normativa (art.20, comma 3, D.Lgs.276/2003) viene esteso all'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia nonchè a tutte le altre ipotesi stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale;
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Incentivi alle Agenzie per il lavoro: bonus pari a € 1.200,00 per ogni lavoratore, oggetto di intermediazione, che viene assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non inferiore a due anni, escluse le tipologie contrattuali della somministrazione e del lavoro intermittente; bonus pari a € 800,00 per ogni lavoratore intermediato assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni con esclusione della somministrazione e del lavoro intermittente; bonus compreso tra € 2.500,00 e € 5.000,00 per l'assunzione di lavoratore disabile iscritto nelle liste del collocamento mirato con contratto a tempo indeterminato o a termine o di inserimento di durata non inferiore a dodici mesi;
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Lavoro accessorio: il rapporto nell'ambito dell'impresa familiare non risulta più limitato ai settori del commercio, turismo e servizi ma viene generalizzato a tutti i settori; massiccia estensione del ricorso al lavoro accessorio da parte degli enti locali; i giovani con meno di 25 anni iscritti a qualsiasi istituzione scolastica possono prestare lavoro accessorio nei week end, nei periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, le scuole e le università mentre gli stessi giovani con meno di 25 anni ma iscritti all'Università possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio durante tutto l'anno; anche i pensionati possono essere impiegati con prestazioni di lavoro accessorio in ogni settore produttivo anche in favore degli enti locali; viene aggiunto il settore dei maneggi di cavalli e scuderie quale nuovo destinatario di attività eseguibili attraverso il lavoro accessorio; gli occupati a tempo parziale possono accedere al lavoro accessorio presso datori di lavoro diversi dal proprio;
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Indennità di disoccupazione nel settore edile: l'importo viene rivalutato annualmente nella misura del 100% dell'indice Istat;
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Incentivi all'occupazione: i datori di lavoro del settore industriale con organico superiore a 15 dipendenti e che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro e che non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti (l'arco temporale attualmente vigente è di sei mesi, il richiamo al previgente di dodici mesi appare inopportuno), in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione o speciale edile, hanno diritto a un beneficio contributivo (conguaglio DM) pari al numero di mensilità di sostegno al reddito non ancora erogate al lavoratore, detratta la contribuzione figurativa (la misura incentivante è ammessa su domanda e subordinata all'emanazione di un decreto attuativo da concertare tra i ministeri del lavoro, dell'economia e delle finanze;
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Salario di produttività: è stata prorogata a tutto il 2010 l'assoggettabilità del salario di rendimento e di produttività (artt. 4 e 5, Legge 2/2009), nel solo settore privato, all'aliquota fiscale fissa del 10% nei limiti di reddito fino a € 35.000,00 e per un massimo corrisposto pari a € 6.000,00;
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Apprendistato: i contratti collettivi possono ricondurre la retribuzione dell'apprendista, in alternativa al sottoinquadramento di due livelli, alla procedura della percentualizzazione graduata in rapporto all'anzianità di servizio.
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