Indennità 'una tantum' per lavoratori somministrati
Chiarimenti con messaggio I.N.P.S n°1155 del 13.01.10
Con messaggio n°1155 del 13.01.10, l’I.N.P.S ha voluto chiarire l’indennità "una tantum" prevista per i lavoratori somministrati. Il rimborso spetta anche a quei lavoratori che hanno percepito, nel 2009, l’indennità ordinaria di disoccupazione o l’indennità di requisiti ridotti nell’anno 2009, purché percepita antecedentemente la data della domanda/patto di attivazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate alle Agenzie del Lavoro entro e non oltre il 31.12.09.
In Italia si definisce contratto di somministrazione del lavoro un contratto concluso da una impresa utilizzatrice ed un soggetto somministratore autorizzato (agenzia del lavoro) per la fornitura di personale a tempo indeterminato o determinato. Nel quadro degli interventi approntati dal Governo, per fronteggiare l’attuale situazione di crisi, assume particolare rilievo, per il carattere sperimentale, la forma di tutela introdotta con il verbale di Accordo del 13.05.09, stipulato dal Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali con Assolavoro e le organizzazioni sindacali, a favore dei lavoratori in somministrazione in possesso di determinati requisiti e consistente nell’erogazione di una indennità una tantum di €1.300,00, al lordo delle ritenute di legge.
Resta inteso che i requisiti per poter beneficiare della suddetta indennità sono almeno 78 giornate di calendario in somministrazione dal 01.01.08, 45 giornate di calendario di disoccupazione alla data della domanda.
Fonte: Italia Lavoro
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data creazione: 28/1/2010 | « indietro |

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