Invio comunicazione per credito d'imposta
Presentazione possibile dal 01.02.10 al 31.03.10
La comunicazione deve essere presentata in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 dai datori di lavoro che hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate l’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, o modello IAL approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.05.08, e ne hanno ottenuto l’accoglimento, anche parziale, per gli anni 2008, 2009 e/o 2010.
L’agevolazione è valida per gli anni 2008, 2009 e 2010 , ma i datori che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° Febbraio al 31 Marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, devono presentare una comunicazione pena la decadenza dal diritto al credito d’imposta.
La comunicazione serve ad attestare che su base annuale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007.
Si decade, altresì, dall’agevolazione se il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati in ciascuno degli anni interessati risulti pari o inferiore alla media del periodo di riferimento (1° Gennaio 2007- 31 Dicembre 2007). La decadenza in tale ipotesi opera a partire dall’anno successivo a quello della verifica annuale del livello occupazionale, producendo pertanto gli stessi effetti del mancato invio della comunicazione.
Modalità e termini di presentazione della comunicazione: la comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, negli anni 2010 e 2011, a partire dalle ore 10,00 del 1° Febbraio alle ore 24,00 del 31 Marzo di ciascuno dei predetti anni.
Il modello da utilizzare per l’invio della comunicazione è disponibile in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it , dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Fonte: Consulenti del Lavoro
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data creazione: 1/2/2010 | « indietro |

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