Mansioni superiori: vale l'esercizio di fatto e non l'affidamento formale della responsabilità
Sentenza Cassazione Lavoro n°27825 del 30.12.09
Al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il tempo minimo previsto dalla normativa, non è sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse (nella specie la responsabilità di un reparto qualificato come unitario).
Al contrario, ai fini dell'art. 2103 del Codice Civile, l'affidamento formale della responsabilità non incide minimamente sulla realtà della situazione di fatto. In altri termini, secondo principi generali, soprattutto applicati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non rilevano le dichiarazioni esplicite di volontà del datore di lavoro se non coerenti con i comportamenti rivolti ad attuarle, i quali, se in contrasto, concretano essi manifestazione della reale volontà negoziale.
È quindi priva di rilevanza l'attribuzione esclusivamente formale della titolarità ad un dipendente di mansioni affidate, invece, nella loro totalità e responsabilità ad altro dipendente per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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data creazione: 11/2/2010 | « indietro |

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