Controllo a distanza dei lavoratori
Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°2 del 01.03.10
L'utilizzo di impianti e apparecchiature da parte del datore di lavoro da cui derivi una possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è consentito solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in difetto, a seguito di autorizzazione del servizio ispettivo competente per territorio.
Con interpello n°2 del 01.03.10, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritorna sull'argomento ritenendo lecita l'installazione di un particolare sistema di rilevazione e registrazione delle chiamate in entrate e in uscita qualora siano state adottate idonee cautele tali da non consentire, in nessun modo, di risalire all'identità del lavoratore né di produrre azioni di monitoraggio informativo circa la prestazione lavorativa del singolo operatore.
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data creazione: 5/3/2010 | « indietro |

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data creazione: 5/3/2010