Lavoratori socialmente utili
Per lavori socialmente utili (LSU) si intendono quelle attività finalizzate alla realizzazione di opere ed alla fornitura di servizi di utilità collettiva per la cui realizzazione vengono impiegate particolari categorie di soggetti.
I soggetti promotori di progetti di lavoro socialmente utile sono:
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le pubbliche amministrazioni;
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gli enti pubblici economici;
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le società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
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le cooperative sociali ed i loro consorzi.
I lavoratori coinvolti nell'attività di lavoro socialmente utile sono:
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i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori della relativa indennità;
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i lavoratori in cassa integrazione straordinaria a zero ore;
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i gruppi di lavoratori individuati per la gestione di procedure di esubero o situati in particolari aree territoriali
L'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavoro socialmente utile avveniva su base volontaria o attraverso la segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego (antenati dei Centri per l'Impiego). Caratteristica fondamentale dell'utilizzo dei lavoratori in attività di lavoro socialmente utile è la mancata costituzione di ogni rapporto di lavoro. Lo strumento del lavoro socialmente utile, la cui norma di riferimento è rinvenibile nel D.Lgs. 468/1997, ha rappresentato per il nostro Paese un'esperienza di politica attiva per il lavoro che con il tempo ha assunto la connotazione di intervento di natura assistenziale che ha portato alla creazione di un consistente bacino di lavoratori impegnati in questo tipo di attività.
Il D.Lgs. 81/2000 ed altre iniziative adottate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalle Regioni hanno consentito il progressivo svuotamento del cosiddetto "bacino di lavoratori socialmente utili" cristallizzandone l'area di intervento solo a quei soggetti che avessero effettivamente maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni 1998 – 1999. Percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sono stati intrapresi con le due ultime Leggi finanziarie (Legge 296/2006, articolo 1, comma 1156 e Legge 244/2007, articolo 2, commi da 549 a 552) in favore dei soggetti impiegati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e in altri comuni che si sono avvalsi dell'opera di tali lavoratori da almeno un triennio, attraverso l'inserimento definitivo in pianta organica nelle categorie A e B.
Le Pubbliche Amministrazioni possono svolgere attività di pubblica utilità, senza la necessità di uno specifico progetto, utilizzando direttamente (articolo 7, D.Lgs. 468/1997) lavoratori percettori dell'indennità di mobilità, di altro trattamento speciale di disoccupazione o fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, residenti nel comune o nei comuni di competenza del Centro per l'Impiego dove viene richiesta la prestazione.
Le amministrazioni interessate devono inoltrare la richiesta al competente Centro per l'Impiego specificando la durata della prestazione di attività di pubblica utilità.
L’assegnazione dei lavoratori viene effettuata dai Centri per l'Impiego attraverso la valutazione della compatibilità della qualifica del lavoratore con la mansione richiesta dall’ente, la residenza nel Comune dove viene svolta la prestazione e la durata residua del trattamento previdenziale percepito dal lavoratore. Anche in questo caso non viene instaurato alcun rapporto di lavoro.
Il lavoratore assegnato all'impiego in attività di pubblica utilità pertinente con le competenze e le qualifiche possedute e fonte di un percorso di reinserimento lavorativo adatto allo sviluppo della professionalità del lavoratore stesso e all'incremento del suo grado di occupabilità, decade dal trattamento previdenziale in caso di rifiuto ingiustificato di adesione a tale impiego.
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