Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
La finalità della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è quella di sostenere le imprese in difficoltà garantendo al lavoratore un reddito. Spetta ad operai, impiegati e quadri di:
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aziende industriali, anche edili, ad aziende appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia con più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la presentazione della domanda;
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imprese commerciali, di spedizione e trasporto, alle agenzie di viaggio e turismo, con più di 50 dipendenti;
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imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
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aziende del trasporto aereo.
Spetta quando l’azienda si trova in ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale o procedure concorsuali. La domanda va presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è incominciata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
I lavoratori vengono scelti con il criterio della rotazione tra quelli che svolgono le medesime mansioni.
L’importo è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Gli importi sono soggetti a limiti mensili massimi stabiliti di anno in anno.
La durata massima della corresponsione è:
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12 mesi in casi di crisi aziendale;
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18 mesi per procedure esecutive concorsuali;
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24 mesi per riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.
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